Le installazioni degli impianti di allarme, di sistemi di rilevazione e spegnimento incendio o di sistemi di videosorveglianza sono soggette a delle normative specifiche che ne regolano la progettazione, l’utilizzo di determinati prodotti, l’installazione.
Ogni utente ha il diritto di farsi rilasciare una dichiarazione di conformità dall’installatore per esempio nell’installazione di un impianto antintrusione.
Conviene richiedere il suo rilascio ad impianto ultimato già al momento del preventivo. Un installatore serio rilascerà sicuramente la dichiarazione; se invece comincia a tergiversare o a dire che non è importante, attenzione: può voler dire che o i materiali non sono conformi, oppure che chi redige il preventivo non è in grado di rilasciare questo tipo di documento per incompetenza, per mancata conoscenza delle normative oppure per malafede.
Commissionare una installazione non a norma vuol dire trasferire la responsabilità dall’installatore all’utente.
Perchè farsi installare un sistema antifurto a norma?
Un’installazione a norma prevede l’uso di materiali costruiti con livelli di immunità ai disturbi di livello elevato e con filosofia di funzionamento studiata da commissioni di esperti del settore in ambito di normazione CEI. Il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) è l’ente che stabilisce le norme; i lavori possono dirsi eseguiti “a regola d’arte” solo quando la norma CEI specifica (Ex Legge 46/90 – nuovo D.M. 37/08) viene rispettata. Un’installazione a norma prevede la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori da parte di chi la effettua che si concretizza con la dichiarazione di conformità. Se invece l’utente accetta l’esecuzione non a norma condivide con l’installatore la responsabilità: ecco perché bisogna diffidare di chi dice che la dichiarazione non è importante.
Di seguito 4 semplici punti da seguire per avere la certezza che il vostro installatore è un professionista:
1. Richiedere sempre la dichiarazione di conformità obbligatoria (D.M 37/08 ex 46/90)
L’installazione dell’impianto di sicurezza deve essere affidato esclusivamente ad imprese abilitate che DEVONO rilasciare la dichiarazione di conformità, la violazione è sanzionata.
2. Installazione degli impianti a regola d’arte (CEI 79-2, CEI 79-3)
Il cliente deve richiedere il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’azienda installatrice che si traduce nell’iscrizione dell’installatore alle tabelle A-B-G della Camera di Commercio.
3. Collegamento sistema antintrusione e antirapina alla centrale telefonica
L’installatore deve essere abilitato e in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni (revisione DM 314/92) per poter effettuare qualsiasi tipo di collegamento dell’impianto di sicurezza al combinatore telefonico. La violazione ti tale norma è sanzionata.
4. Videosorveglianza in ambiente di lavoro (Statuto dei Lavoratori, art.4)
Le aziende con meno di 15 dipendenti che vogliono un impianto di videosorveglianza devono richiedere prima dell’ installazione l’autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro.
5. Tecnici competenti e specializzati
E’ necessario che per determinate lavorazioni o in caso di manutenzioni (per esempio nei sistemi di rilevazione incendio) i tecnici siano in possesso di un attesato rilasciato da ente competente (DM 20.12.2012), essi devono essere in ogni caso all’altezza della lavorazione che stanno effettuando. Un’azienda specializzata nel settore della sicrezza è in grado di garantire tutto ciò.
La violazione di tali punti oltre a compromettere la funzionalità dell’impianto e a provocare possibili sanzioni può precludere risarcimenti assicurativi e collegamento alle Forze dell’Ordine. I vantaggi invece sono notevoli: sicurezza e protezione di qualità e certificata, recupero totale del costo come bene strumentale, recupero dell’IVA, risparmio sui costi assicurativi, esistenza di fondi da Regioni, Provincie e Comuni per la dotazione di sistemi di sicurezza con collegamento Video alle Forze dell’Ordine.